A chi è rivolto
Il servizio si rivolge a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dal Comune.
Descrizione
L’accesso agli atti è il diritto di richiedere, prendere visione e ottenere copia dei documenti amministrativi.
E’ possibile richiedere l’accesso a:
- documenti che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto rendere pubblici per legge, ma che non sono stati pubblicati oppure a documenti che l’amministrazione comunale non ha l’obbligo di pubblicare, ma che possono essere utili per il controllo delle funzioni istituzionali e dell’utilizzo di risorse pubbliche (accesso civico);
- documenti utili per tutelare la posizione giuridica del beneficiario (accesso documentale).
Riferimenti normativi:
- Accesso civico: Decreto Legislativo n. 33/2013, art. 5
- Accesso documentale: Legge 241/1990 art. 22-28
In caso di presenza di soggetti contro interessati, l’Amministrazione è tenuta a dar loro comunicazione dell’istanza di accesso; tali soggetti possono quindi opporsi all’accesso ai documenti.
Come fare
La richiesta può essere fatta dal beneficiario o da un altro soggetto, purché in possesso di delega.
E’ necessario indicare i documenti per cui si richiede visione o copia e, in caso di accesso documentale, la motivazione della richiesta.
In caso di accettazione della richiesta si ottiene il diritto di prendere visione del documento recandosi in Comune o ricevere copia del documento, previo pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti di segreteria.
- Spedire il modulo a uno dei seguenti indirizzi email:
Per inviare una richiesta è necessario allegare:
- documento d'identità del beneficiario del servizio
In caso di richiesta inoltrata da un delegato:
- copia dell'atto di delega
In caso di richiesta inoltrata per conto di un'impresa:
- visura del legale rappresentante
Cosa serve
Per attivare il servizio è necessario:
- 1. Compilare e firmare la modulistica allegata.
- 2. Spedire il modulo agli indirizzi specificati sopra.
Cosa si ottiene
Con l'invio dell'istanza potrai ricevere, al termine dell'istruttoria, i documenti richiesti digitalmente oppure un appuntamento per prenderne visione allo sportello.
Tempi e scadenze
Entro 30 giorni, salve le cause di sospensione e/o interruzione del procedimento previste dalla normativa regolamentare, l'Ente trasmette la documentazione secondo le modalità previste dalla richiesta. Qualora la consultazione o il ritiro avvenga personalmente allo sportello sarà cura dell'Ente comunicare la sede e l'orario dell'ufficio al quale rivolgersi oppure potrai prendere un appuntamento in autonomia tramite la funzione Prenota appuntamento.
La durata del procedimento di 30 giorni che visualizzerai nella sezione “prossimi passi” inviando la richiesta, viene rispettata salvo necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini per l’acquisizione di documentazione integrativa utile allo sviluppo della fase istruttoria, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6. Le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini verranno comunicate al cittadino.
Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino entro 30 giorni può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) oppure chiedere, nello stesso termine, al difensore civico regionale competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della Legge 241/90.
Quanto costa
Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei costi di riproduzione, le cui tariffe sono stabilite da Delibera Di Giunta Comunale.
Nel caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi in copia conforme, sono soggetti all'imposta di bollo sia la richiesta sia i documenti: nella richiesta dovrai inserire la prima marca da bollo da euro 16,00, mentre dovrai fornire le ulteriori marche da bollo secondo le modalità richieste dall’Ente (digitalmente tramite istruttoria oppure di persona allo sportello).
Accedi al servizio
Richiedi online
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Ulteriori informazioni
Graduatorie di accesso
Il diritto di accesso si esercita nei confronti di:
- amministrazioni dello Stato;
- aziende autonome;
- enti pubblici;
- concessionari di servizi pubblici
L’accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonchè nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall’ordinamento.
Pertanto, è compito delle amministrazioni individuare gli atti conoscibili e quelli che necessitano di essere tutelati. Da tenere presente che le P.A. possono differire l’accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza degli stessi determinasse un impedimento per il regolare svolgimento dell’azione amministrativa.
Condizioni di servizio
Contatti
Lunedì: 09:00 - 12:00
+39.010.96.59.028